Come vengono ripartite le spese per la manutenzione degli ascensori
Nelle riunioni condominiali uno degli argomenti maggiormente dibattuti e che causano un attrito tra i condomini è quello che si riferisce alle spese dell’ascensore, soprattutto quando all’ordine del giorno si pone la questione della manutenzione straordinaria dell’ascensore e la conseguente ripartizione degli oneri derivanti.
C’è sempre confusione nel comprendere come ripartire della manutenzione straordinaria, che a volte possono essere ingenti, se a queste debbano concorrere anche gli affittuari o sono di esclusiva competenza dei proprietari e se debbano concorrere anche i condomini degli appartamenti situati al piano terra.
Ripartizione delle spese di manutenzione
Bisogna innanzitutto scindere le spese relative all’ascensore: queste, infatti, si differenziano in spese di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria. Le spese di manutenzione ordinaria si riferiscono agli interventi periodici di manutenzione che rientrano nel contratto stipulato con il manutentore e servono al mantenimento in efficienza e ai controlli dell’impianto. Queste spese devono essere sostenute da coloro che usano abitualmente l’ascensore, quindi i proprietari e inquilini che abitano nel palazzo.
Le spese straordinarie, invece, si riferiscono a interventi di particolare entità svolti per garantire il funzionamento in sicurezza dell’impianto, come ad esempio la sostituzione delle funi o interventi sul quadro elettrico dell’impianto, e sono di esclusiva competenza dei condomini Queste spese, così come disposto dall’articolo 1124 del Codice Civile, sono ripartite per il 50% in base ai millesimi e per il restante 50% in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
In pratica il Codice Civile assimila le spese dell’ascensore a quelle delle scale. La quota millesimale che chi abita al piano terra deve corrispondere va quindi considerata poiché l’ascensore, così come le scale, è parte integrante e comune dell’edificio.
Ripartizione delle spese di impianto di un nuovo ascensore
Oltre alle spese di manutenzione degli ascensori ci possono essere anche quelle relative all’installazione di un nuovo impianto in edificio che ne è sprovvisto.
Ciò può accadere in seguito all’esplicita richiesta di un condomino per l’abbattimento delle barriere architettoniche, o decisa dall’assemblea.
Nel primo caso, ossia come strumento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, questa richiesta deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini, in pratica il 50% dei millesimi. Nel secondo caso la maggioranza necessaria per l’approvazione si eleva ai 2/3 dei millesimi.
Dalla decisione dell’assemblea condominiale ci si può opporre, non partecipando alle spese d’installazione e manutenzione dell’impianto, ma è altresì precluso l’uso dell’ascensore una volta installato.
Se successivamente si vorrà usare l’ascensore, si dovrà pagare la quota spettante per l’installazione e le manutenzioni al condominio.
Queste spese riguardanti l’installazione di un nuovo ascensore spettano esclusivamente ai condomini. Gli inquilini dei condomini che avranno aderito dovranno concorrere alle spese di ordinaria manutenzione dell’impianto.
La ripartizione delle spese stabilita dall’art.1124 del Codice civile è una suddivisione delle spese di massima, che può essere rivista e ripartita diversamente in seguito a una delibera dell’assemblea in cui i condomini all’unanimità scelgono una ripartizione più congrua alle esigenze comuni.