Che cosa rientra nella manutenzione ordinaria dell’ascensore
Un ascensore è costruito per essere affidabile e sicuro per molti anni. Per assolvere il suo compito è necessario che l’impianto abbia una manutenzione costante e periodica che, oltre a intervenire sostituendo parti logore, controlli attentamente i componenti soggetti a logorio che possono compromettere la sicurezza dell’ascensore.
La normativa di riferimento
La manutenzione ordinaria dell’ascensore è prevista dall’art.15 del DPR 162/99 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), il quale, oltre a specificare la qualificazione richiesta per chi esegue la manutenzione, prevede al comma 3 e 4 le seguenti attività manutentive ordinarie:
3.Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
a) a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 16.
Nel recepire la normativa europea, quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati suddivisi tra controlli e ispezioni ai componenti dell’ascensore, senza peraltro fissare una scadenza, e visite periodiche da compiersi con cadenza semestrale volte a verificare il perfetto funzionamento dei componenti e dispositivi di sicurezza dell’ascensore.
Durante le operazioni di manutenzione ordinaria si possono eseguire (e in parte sono incluse nel comma 4 dell’articolo 15) le verifiche richieste esplicitamente dall’art. 13 comma 1 del citato DPR:
1.Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato VI o X.
Sempre secondo quanto disposto dal DPR se, durante le verifiche eseguite, emergessero pericoli per la sicurezza dell’ascensore, il manutentore deve fermare immediatamente l’impianto avvertendo il proprietario o l’amministratore.
L’intervento di manutenzione ordinaria dell’ascensore
Come abbiamo visto la normativa prevede che chi svolga la manutenzione esegua due diverse attività periodiche. La prima è puramente di manutenzione preventiva, mentre la seconda è la verifica dell’efficienza dei componenti di sicurezza.
La manutenzione, inoltre, non ha una periodicità minima fissata con il Decreto, ma deve essere programmata dal manutentore in relazione al tipo d’impianto e all’uso cui è soggetto.
Durante la manutenzione preventiva si curano gli aspetti funzionali di un ascensore come la regolazione dell’arrivo della cabina al piano, il controllo delle funi e la lubrificazione dei componenti soggetti a logorio. Nel caso vi fossero dei componenti da sostituire, questi saranno sostituiti senza bisogno di ottenere l’approvazione del proprietario o dell’amministratore.
Nel caso di una visita di verifica a un impianto oleodinamico, si valuterà il corretto funzionamento delle valvole di sicurezza.
La figura del manutentore di ascensori
Come abbiamo visto al manutentore sono attribuite delle responsabilità importanti che si riflettono sulla sicurezza dell’impianto.
Per questo la figura del manutentore non può essere scelta con leggerezza, bensì deve essere una figura esperta e abilitata a eseguire controlli che mantengono elevato lo standard di sicurezza dell’impianto.
Quanto sopra è asserito anche dal legislatore: infatti, il DPR 162/99 art.15 comma 1 dispone che:
l’addetto alla manutenzione sia una persona o ditta abilitata in possesso di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica.
La Legge 167 del 20/11/2017 all’art.23 comma 1 ha esteso la validità dell’abilitazione su tutto il territorio nazionale.